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EROGAZIONE ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ANNUALITA' 2023

AVVISO PUBBLICO

 
EROGAZIONE ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ANNUALITA' 2023
 

RICHIAMATI:


• la Deliberazione del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Sociale XIX n. 16 del 07/10/2021;
• la Determinazione Dirigenziale del Comune di Fermo n. 616 R.G. n. 2400 del 14/10/2022, che dispone che l’erogazione di n. 110 Assegni di Cura è da intendersi puramente eventuale, in quanto condizionata all’effettivo riparto ed assegnazione (comitato sindaci) del corrispondente Fondo Non Autosufficienza nazionale e regionale annualità 2022 – Assegno di cura 2023 - da parte della Regione Marche agli Ambiti Territoriali Sociali, come previsto della DGR n. 1208 / 2021;

SI RENDE NOTO


Che verrà redatta una graduatoria per l’eventuale erogazione dell’ ASSEGNO DI CURA a favore di soggetti ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, di importo pari ad € 200,00 mensili, per la durata di 12 mesi 01.01.2023 – 31.12.2023.
Sono destinatari dell’assegno di cura gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti residenti (e domiciliati) nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) n.XIX (Comuni di: Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio), le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro, volti a mantenere la persona anziana non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di relazioni.

REQUISITI DI ACCESSO


La persona anziana assistita, alla data di scadenza del presente avviso, deve:
• aver compiuto i 65 anni di età;
• essere stata dichiarata non autosufficiente, con certificazione di invalidità pari al 100%. Vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità;
• aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell’indennità di accompagnamento.

Non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Vige in ogni caso, l’equiparabilità dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell’indennità di accompagnamento dell’INPS e alternativo alla stessa misura;
essere residente in uno dei Comuni dell’ATS XIX della Regione Marche ed ivi domiciliata.

Non saranno accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali di cui alla L.R. 21/2016 quali ad es. case di riposo, istituti di ricovero, case di cura, alberghi ecc.

In caso di anziani residenti nelle Marche, ma domiciliati fuori regione, la possibilità di concedere l’assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la Regione Marche.
• usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall’assistente sociale dell’ATS XIX riferimento, assieme all’Unità Valutativa Integrata (UVI ) di cui l’assistente sociale è componente per i casi di particolare complessità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE


Possono presentare domanda:
• l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
• i familiari (conviventi o no) che attivano interventi di supporto assistenziale;
• il soggetto incaricato alla tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

LE DOMANDE di assegno di cura dovranno pervenire, a pena di esclusione, ENTRO E NON OLTRE IL 18/11/2022
all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza dell’anziano non autosufficiente. (farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo del Comune di residenza).
Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegato :
• copia di un documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente ed eventualmente dell’anziano potenziale beneficiario dell’assegno (se non coincidente con il richiedente)
• copia della certificazione attestante sia il riconoscimento dell’invalidità civile pari al 100% sia dell’indennità di accompagnamento.
Al riguardo:
se il verbale di invalidità civile non contiene il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento occorre produrre idonea documentazione attestante tale riconoscimento (es. copia del provvedimento del giudice di riconoscimento dell’indennità di accompagno, oppure copia di successiva comunicazione dell’INPS da cui si evince il riconoscimento dell’indennità di accompagno);
• se il verbale di invalidità civile attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento indica un termine per la revisione, è necessario che esso sia successivo alla data di scadenza del presente avviso; in caso contrario andrà prodotta adeguata documentazione relativa al mantenimento della titolarità dell’indennità di accompagno prima dell’approvazione della graduatoria definitiva;
• attestazione ISEE Socio-Sanitario o Ordinario, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05 dicembre 2013, riferita al nucleo familiare in cui è presente l’anziano non autosufficiente;

DURATA DEL CONTRIBUTO – INTERRUZIONE E SOSPENSIONE


La graduatoria avrà durata di 12 mesi. L’eventuale diritto all’assegno di cura verrà riconosciuto dal 01 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023, fatta salva l’ipotesi in cui l’anziano sia già beneficiario del servizio di assistenza domiciliare o dell’intervento Home Care Premium; in tal caso l’assegno di cura verrà erogato a partire dalla data di interruzione del SAD o dell’intervento Home Care Premium.
Esso viene interrotto:
• in caso di rinuncia scritta del richiedente;
• in caso di decesso;
• in caso di accesso al servizio SAD;
• accesso all’intervento Home Care Premium;
• accesso all’intervento a favore di persone in condizione di disabilità gravissima ex art. 3 c.2 del D.M. 26/09/2016.
• accesso al progetto “Vita Indipendente”
• col venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall’intervento;
• col venir meno delle condizioni previste all’atto della sottoscrizione degli impegni assunti coi destinatari dei contributi.
In caso di interruzione si procederà allo scorrimento della graduatoria, con decorrenza non retroattiva del beneficio economico, a partire dal 1° giorno del mese successivo.

L’assegno di cura viene sospeso in caso di ricovero temporaneo del beneficiario c/o strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l’assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.

RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO


E’ autorizzato a riscuotere l’assegno:
• nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere: l’anziano stesso indicato come beneficiario,
• nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell’anziano (amministrazione di sostegno, tutore, curatore).
In riferimento alla prima ipotesi si precisa che l’anziano dovrà essere intestatario o cointestatario di un conto corrente bancario o postale.

SI PRECISA CHE NON SARA’ POSSIBILE PROCEDERE CON L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SOGGETTI TITOLARI DI CONTO CORRENTE POSTALE ASSOCIATO A LIBRETTO CON ABI 07601 E CAB 03384.